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Sara Vetteruti

Superbonus: sequestrabilità dei crediti d'imposta

Aggiornamento: 1 gen 2023

La Corte di Cassazione si è pronunciata, con alcune sentenze depositate oggi 28 ottobre 2022, su un tema in precedenza inedito: quello della sequestrabili dei crediti di imposta ceduti in capo al terzo cessionario (anche di secondo grado) estraneo al reato.

La fattispecie riguardava un caso nel quale i crediti fiscali ceduti (mediante cessione del credito) nel contesto del cd. Superbonus dai beneficiari originari, i quali risultavano indagati per reati di associazione a delinquere, evasione fiscale, compensazione indebita e truffa, erano stati sequestrati presso i terzi cessionari.

La Corte, nel confermare il sequestro impeditivo respingendo i ricorsi promossi dai terzi cessionari, ritiene «che i crediti sequestrati alla ricorrente debbano essere considerati, per l'appunto, cosa pertinente al reato, non potendosi accogliere la tesi difensiva secondo cui, esercitata l'opzione per la cessione del credito, e dunque rinunciato dal beneficiario l'originario diritto alla detrazione (nella misura del 110% delle spese documentate e rimaste a carico), il credito stesso sorgerebbe - in capo al cessionario - a titolo originario, quindi depurato da qualunque vizio, anche radicale, che avesse eventualmente colpito il diritto alla detrazione». Di più, la Corte ritiene che i commi 4, 5 e 6 dell'art. 121, a mente dei quali il recupero dei crediti in caso di insussistenza dei presupposti per la loro fruizione in capo al beneficiario avviene in capo a quest'ultimo sussistendo la responsabilità solidale del cessionario in caso di concorso nella violazione, non introducano «una disciplina derogatoria a quella ordinaria penale con riferimento al sequestro preventivo [...] il vincolo impeditivo implica soltanto l'esistenza di un collegamento tra il reato e la cosa, non tra il reato e il suo autore, cosicché possono essere oggetto del provvedimento anche le cose in proprietà di un terzo, estraneo all'illecito ed in buona fede; ne deriva, allora, che non rileva in questa sede l'eventuale responsabilità del terzo cessionario [...] né i presupposti oggettivi o soggettivi di questa per come ricavabili dai commi 4, 5 e 6 in oggetto, occorrendo soltanto verificare piuttosto, come si farà più oltre (sub § 18), se la libera disponibilità della res - anche in capo allo stesso terzo - sia idonea a costituire un pericolo nei termini di cui all'art. 321, comma 1, cod. proc. pen.».

Nell'analisi dei diversi richiami normativi ed a chiarimenti di AdE, in sostanza la Cassazione non rinviene alcun elemento sufficiente a individuare una disciplina espressa di senso contrario che possa portare alla mancata conferma della decisione del Tribunale del Riesame.

Si tratta di pronunce certamente destinate ad essere ampiamente discusse, sia in virtù del fatto che il superbonus resta un tema molto caldo, sia per la analisi che la Corte ci fornisce delle sfumature dell'art. 121 DL 34/2020, anche nelle sue ultime declinazioni.

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