La Cassazione penale, con sentenza , n. 16686 del 3 maggio 2021 ha stabilito che ai sensi dell'art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, gli atti dispositivi compiuti dall'obbligato, oggettivamente idonei ad eludere l'esecuzione esattoriale, hanno natura fraudolenta quando siano connotati da elementi di artificio, inganno o menzogna tali da rappresentare ai terzi una riduzione del patrimonio non corrispondente al vero, mettendo così a rischio o, comunque, rendendo più difficoltosa la procedura di riscossione coattiva.
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