Laddove si profili un reato a danno dei beni comuni del condominio, la querela può essere sporta validamente anche dal singolo condòmino, e non solo dall'amministratore condominiale. Tale legittimazione consente di massimizzare la tutela penale nei confronti dei reati contro il patrimonio comune, consentendo al singolo condomino di agire in via concorrente o surrogatoria rispetto all'amministratore. Del resto, il condomino ex art. 1117quater c.c. è titolare del diritto di tutelare le destinazioni d'uso delle parti comuni, ed in quanto titolare di tale diritto è certamente legittimato ad esperire le azioni necessarie a detta tutela, e quindi, nell'ipotesi analizzata, a sporgere querela.
Ampia parte della Giurisprudenza, ed in particolare quella più recente, sposa questo orientamento, proprio nell'ottica di garantire la massimizzazione della tutela del patrimonio comune del condominio (ex multis Cassazione SSUU civili n. 10934/2019; Cassazione Penale n. 49392/2019; Cassazione Penale n. 31252/2022; Cassazione Penale n. 5622/2023). Permane, tuttavia, qualche pronuncia di senso contrario della Cassazione Penale, che ritiene invalida la querela proposta del singolo condomino per reati in danno delle parti comuni, ritenendo sia in ogni caso prevalente la natura collegiale della volontà condominiale, richiedendosi cioè che anche per la proposizione di querela il previo conferimento di incarico specifico all'amministratore.
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