Da pochi giorni è stato pubblicato, in GU, il Regolamento inerente la disciplina degli operatori bancari di finanza etica e sostenibile, provvedimento che entrerà in vigore a partire dal 5 febbraio.
Si tratta della attuazione dell’art. 111bis del TUB (come novato dalla L. 232/2016), attuazione che consente di individuare non solo i requisiti necessari perchè gli operatori bancari siano qualificati quali operatori di finanza etica e sostenibile, e quindi possano godere della agevolazione prevista dall’art. 111bis, ma anche le procedure per la richiesta e riconoscimento della medesima agevolazione.
In particolare, secondo il Regolamento pubblicato, possono considerarsi operatori di finanza etica e sostenibile quelle banche e/o istituti di credito che rispettano alcuni requisiti specifici previsti dall’art. 3 del Regolamento, ad esempio:
effettuano una verifica (con esito positivo) dell’impatto socio-ambientale del finanziamento e del soggetto richiedente in base a standard di rating etico riconosciuti a livello internazionale;
sono trasparenti nella pubblicazione dei finanziamenti concessi e dei criteri adottati per la loro concessione;
Scelgono di erogare almeno il 20% dei finanziamenti “a favore dei soggetti iscritti nel Registro unico nazionale del terzo settore di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e a favore delle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112. Fino al termine di cui all’articolo 104, comma 2, del decreto le- gislativo 3 luglio 2017, n. 117”.
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