Il 13 giugno scorso, AdE ha pubblicato la nuova circolare 13/E, diretta a far luce sulle novità normative più recenti, a partire dall’ultima Legga di Bilancio sino al controverso Decreto Cessioni. La circolare affronta, infatti, diverse tematiche, dando risalto alle modifiche che hanno interessato l’art. 119 del Decreto Rilancio.
l’Agenzia in particolare affronta:
la riduzione progressiva della aliquota applicabile, da 110 a 90, a 70 ed infine a 65 %, per i lavori effettuati a decorrere dal 1 gennaio 2023, e le relative deroghe. In particolare AdE si concentra sui requisiti per godere delle richiamate deroghe, con riferimento ai documenti che siano stati certamente prodotti/depositati/approvati prima del 25 (o 19) novembre 2022, e che consentirebbero di mantenere la applicabilità dell’aliquota del 110% ed anche, in alcune ipotesi, dello sconto in fattura o cessione del credito.
La proroga per il termine dei lavori in relazione alle unifamiliari, purché alla data del 30 settembre 2022 avessero concluso almeno il 30% dei lavori complessivi.
La disciplina ad hoc destinata ai soggetti di cui all’art. 119 comma 9 lett. c) d) e bis), e cioè RSA, ONLUS, OdV o APS che si occupino di servizi socio-sanitari ed edifici di categoria catastale B/1, B/2 e D/4, non solo con riferimento alla estensione dei benefici fiscali per gli impianti fotovoltaici, ma anche in relazione alla possibilità per tali tipologie di beneficiari di proseguire con la applicazione di una disciplina più simile a quella dei precedenti anni fiscali, e cioè con aliquota maggiore e possibilità di aderire a sconto in fattura o cessione del credito.
L’opzione della fruizione delle detrazioni fiscali di cui al medesimo art. 119 in dieci anni.
Naturalmente, precisa l’Agenzia, tutto quanto previsto nell’ultima circolare non annulla il contenuto delle precedenti in quanto compatibili.
留言