É il quesito cui si è trovata di recente a rispondere la Corte di Cassazione con le pronunce gemelle n. 26380 e 26382 del 10 ottobre 2024.
Gli ermellini si sono trovati a domandarsi se anche i contratti autonomi di garanzia potessero essere colpiti dalla nullità parziale sancita dalla più che nota sentenza delle Sezioni Unite n. 41994/2021 in tema di fideiussioni omnibus.
Quest’ultima pronuncia, in particolare, aveva sancito un fondamentale principio di diritto in virtù del quale i contratti di fideiussione contenenti le clausole espressamente indicate nel provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 di Banca d’Italia, devono intendersi nulli con riferimento a dette clausole contrastanti con l’art. 2 comma secondo lettera a) e con l’art. 101 TFUE, in quanto contratti stipulati a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dalla Autorità Garante.
La recente sentenza, in relazione a tale principio di diritto, rileva che lo stesso si riferisce a clausole contrattuali espressamente individuate e peraltro riferibili ad un periodo di tempo determinato, le quali non sono presenti nei contratti autonomi di garanzia, quantomeno quelli oggetto del caso di specie. Conclude pertanto per la inapplicabilità dei principi sanciti dalla SSUU citata ai contratti autonomi di garanzia.
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