Di recente, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla applicazione dell’art. 161 comma terzo (nuova) Legge Fallimentare, con particolare riferimento alla responsabilità dell’attestatore che ometta, nella attestazione di veridicità di un’impresa che presenti domanda di concordato, informazioni rilevanti sulla situazione contabile e patrimoniale dell’impresa stessa.
Il supremo consesso dà rilievo al fatto che la attività dell’attentatore deve essere svolta con particolare attenzione, in quanto finalizzata a fornire ai creditori una situazione chiara ed affidabile dell’impresa, nonché a sottoporre all’autorità giudiziaria ogni elemento necessario ad assumere una adeguata decisione circa l’ammissibilità e la omogabilità della domanda di concordato. L’attività risulta cioè fondamentale per diverse parti del procedimento di concordato, consentendo di comprendere come l’impresa si sia ritrovata nella condizione finanziaria e patrimoniale che la ha condotta alla richiesta di concordato.
Nella fattispecie all’attenzione della Corte, l’attentatore non aveva evidenziato la presenza di consistenti prelievi da parte dell’imprenditore, a fronte di poste attive meramente fittizie, per le quali non sarebbero state possibili successive azioni recuperatorie o risarcitorie. Alla luce di ciò la Cassazione ha affermato nuovamente il principio per cui l’attività dell’attestatore può prescindere «dalla concreta prospettabili di azioni recuperatxorie relative agli effetti depauperativi del debitore, i quali, come detto, rivestono importanza ex se nel procedo elaborativo del consenso dei creditori, quali elementi in tesi decisivi ai fini (tra l’altro) del giudizio intrinseco sull’affidabilità gestionale del debitore nella attuazione del piano concordatario».
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