top of page
piscitellidaniel

L'EBA ritiene giustificata la deroga ungherese per le obbligazioni coperte


L'Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato oggi un parere indirizzato alla Banca centrale ungherese in seguito alla notifica da parte dell'autorità competente della sua decisione di introdurre una deroga parziale alla disposizione ai sensi del regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR) in relazione alle condizioni di ammissibilità per le obbligazioni garantite per beneficiare di un trattamento preferenziale di ponderazione del rischio. Dato il significativo potenziale problema di concentrazione in Ungheria, l'EBA ritiene che l'applicazione di una deroga parziale sia adeguatamente giustificata.


L'EBA ha valutato le prove fornite dalla Banca centrale ungherese a sostegno della misura, vale a dire l'attuale classificazione degli istituti di credito ungheresi in relazione ai livelli di qualità creditizia (CQS) assegnati, l'attuale composizione del mercato ungherese delle obbligazioni garantite e il tipo e la natura delle esposizioni verso istituti di credito che le obbligazioni garantite assumono regolarmente.


Sulla base delle prove fornite, l'EBA ritiene che l'Ungheria abbia un significativo problema di potenziale concentrazione derivante dall'applicazione del requisito minimo CQS del passaggio 2 per le esposizioni verso istituti di credito sotto forma di contratti derivati ​​da utilizzare come garanzia ammissibile. Ciò comporterebbe che nessuna banca ungherese sarebbe ammissibile ad agire come controparte derivata e, pertanto, la rinuncia parziale è adeguatamente giustificata.


Basi giuridiche e prossimi passi

La competenza dell'EBA a formulare il parere si basa sull'articolo 29(1)(a) del regolamento (UE) n. 1093/2010. In conformità all'articolo 14(5) del regolamento interno del consiglio di vigilanza dell'EBA, il parere è stato adottato.


L'articolo 129(1)(c) del regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR) specifica che le obbligazioni garantite ammissibili al trattamento preferenziale di ponderazione del rischio possono essere garantite da esposizioni verso istituti di credito che soddisfano i requisiti per la classe di qualità creditizia 1 e 2 (CQS1 e CQS 2). Questo requisito può essere parzialmente derogato da un'autorità competente, previa consultazione dell'EBA, se possono essere documentati significativi potenziali problemi di concentrazione negli Stati membri interessati. La deroga parziale consente di includere nelle attività di copertura le esposizioni verso istituti che soddisfano i requisiti per la classe di qualità creditizia 3 (CQS3) sotto forma di derivati.


La Banca centrale ungherese monitorerà la situazione e, sulla base delle informazioni che documentano il problema di concentrazione, valuterà la necessità di attuare la deroga. Se il problema di concentrazione non è più significativo, la misura verrà abrogata.


28 novembre 2024




Fonte: eba.europa.eu

Comments


bottom of page