L'Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato oggi un parere sull'interazione tra l'output floor e i requisiti del Pilastro 2 (P2R) nel contesto del mandato stabilito nella Direttiva sui requisiti patrimoniali (CRD). Il parere ritiene che l'importo nominale del P2R non debba aumentare a seguito del fatto che un istituto diventi vincolato dall'output floor e sottolinea la possibilità di un doppio conteggio nell'impostazione del P2R dei rischi già coperti dagli effetti di un output floor vincolante.
L'Opinione odierna descrive come il P2R debba essere calcolato temporaneamente in base all'importo totale dell'esposizione al rischio (TREA) non soggetto a flooring, anziché a flooring, quando un istituto diventa vincolato per la prima volta dall'output floor, applicando la percentuale P2R comunicata in precedenza in seguito all'ultimo ciclo del processo di revisione e valutazione di vigilanza (SREP). L'Opinione sottolinea l'importanza che gli istituti informino tempestivamente la propria autorità competente del potenziale impatto in modo da facilitare il processo di revisione.
L'EBA si aspetta che le autorità competenti nella loro revisione sul doppio conteggio dei rischi prendano in considerazione solo le compensazioni relative ai componenti aggiuntivi P2R in relazione alle "carenze del modello normativo". Inoltre, l'EBA consiglia alle autorità competenti che utilizzano una metodologia che calcola l'importo P2R in base a una moltiplicazione per TREA, di considerare come potrebbero evitare effetti aritmetici indebiti dal limite minimo di output nella revisione sul doppio conteggio.
Il parere sarà preso in considerazione nella prossima revisione completa delle Linee guida EBA sullo SREP. In generale, e in linea con quanto evidenziato nel rapporto di luglio 2024 sullo stacking order e sui buffer di capitale , gli sforzi dell'EBA continueranno a concentrarsi sul chiarimento, ove necessario, delle interazioni dei diversi stack, nonché delle interazioni tra P2R e l'evoluzione del TREA in modo più ampio.
Base giuridica e contesto
Ai sensi dell'articolo 104a(7) della direttiva 2013/36/UE, l'EBA è tenuta a emanare linee guida per specificare ulteriormente come rendere operativi, in particolare, i seguenti aspetti: come le autorità competenti devono riflettere nel loro processo di revisione e valutazione prudenziale il fatto che un istituto è diventato vincolato dall'output floor; come le autorità competenti e gli istituti devono comunicare e divulgare l'impatto sui requisiti di vigilanza di un istituto che diventa vincolato dall'output floor, ai sensi del paragrafo 6 dello stesso articolo. La competenza dell'EBA a formulare il presente parere si basa sull'articolo 29(1)(a) del regolamento (UE) n. 1093/2010 e il parere non pregiudica il suddetto mandato.
21 gennaio 2025
Fonte: eba.europa.eu
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