Recentemente la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi su un tema importante nell’ambito di un procedimento che interessava, tra le altre questioni, quella della individuazione della responsabilità in caso di infortunio sul lavoro, in particolare con riferimento al caso in cui lo stesso lavoratore, vittima poi dell’infortunio, abbia assunto un comportamento negligente, imprudente ed imperito rispetto ai rischi tipici delle mansioni svolte.
Ciò che viene preso in considerazione, è quindi il fatto che possa verificarsi il caso in cui il datore di lavoro vada esente da responsabilità, laddove il lavoratore abbia tenuto un comportamento negligente al punto da concretizzarsi in un cd. “Rischio eccentrico” o in un comportamento “abnorme”, un comportamento tale cioè da rendere vane le cautele adottate dal datore di lavoro non solo in ossequio all normativa relativa alla sicurezza sul lavoro, ma in concreto dirette alla disciplina ed al governo dell’atteggiamento imprudente. Si deve infatti tenere conto, a tale ultimo proposito, che ai sensi del D. Lgs. 81/2008 il datore di lavoro, in tema di infortuni sul lavoro, è considerato responsabile, in quanto garante della correttezza nell’agire del lavoratore, anche in caso di comportamento imprudente e negligente del lavoratore, dovendo adottare e far rispettare le cautele inerenti i potenziali comportamenti poco prudenti. È evidente, tuttavia, come tale ruolo di garanzia non possa espandersi a tal punto da risolversi in una responsabilità automatica del datore di lavoro, qualunque sia cioè il genere di imprudenza di imprudenza messa in atto dal lavoratore.
La Giurisprudenza affronta, ed ha già affrontato in passato, il caso nel quale il lavoratore non rispetti nello svolgimento delle proprie mansioni non tanto e non solo la normativa antinfortunistica, ma nemmeno le generali regole di prudenza, ponendo in essere un comportamento talmente imprudente ed imperito da essere considerato “abnorme”, vale a dire in un comportamento eccezionale, imprevedibile e quindi non passibile di controllo da parte dei soggetti preposti alla applicazione delle misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro, oppure configuri un rischio “eccentrico”, un comportamento che introduce un rischio nuovo o oltremodo eccessivo rispetto al grado di rischio che il garante è tenuto a gestire e prevenire.
Si tratta quindi di individuare, quantomeno dal punto di vista teorico, posto che una analisi caso per caso è evidentemente sempre necessaria, una linea di confine all'interno dell’automatismo (di fatto) tra il ruolo di garante e la responsabilità in capo al datore di lavoro, in caso di comportamento imprudente del lavoratore infortunato. Si tratta quindi di individuare il grado di rischio e di imprudenza che il datore di lavoro deve in un certo senso prevedere e regolare, oltre il quale lo stesso non può essere chiamato a rispondere in virtù del mero ruolo di garante ad esso attribuito.
Compito questo tutt’altro che semplice, ma che la Cassazione ha finora affrontato ritenendo che il comportamento oltremodo imprudente del lavoratore possa rilevare per escludere la responsabilità del datore di lavoro sotto due aspetti: l’elemento oggettivo del reato, quanto al nesso causale, attraverso l’abnormità del comportamento assunto dal lavoratore; l’elemento soggettivo del reato, quanto alla esclusione della colpa del datore di lavoro, attraverso l’eccentricità della condotta del lavoratore.
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