Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio ha recentemente respinto la richiesta di sospensiva presentata da Autostrada del Brennero (A22) riguardante il bando di gara per la concessione cinquantennale dell'autostrada A22 Modena-Brennero. La decisione rappresenta un passaggio cruciale nella procedura di assegnazione della concessione, con implicazioni significative per la gestione futura di questa arteria autostradale strategica.
Contesto della concessione dell'A22
L'autostrada A22, nota come Autostrada del Brennero, è una delle principali vie di collegamento tra l'Italia e l'Europa centrale, estendendosi da Modena al confine austriaco. La concessione per la gestione di questa infrastruttura è scaduta, rendendo necessaria l'indizione di una nuova gara per l'assegnazione della concessione per i prossimi 50 anni. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha pubblicato il bando di gara il 31 dicembre 2024, delineando le condizioni e i requisiti per la partecipazione.
Il ricorso di Autostrada del Brennero
Autostrada del Brennero, attuale concessionaria dell'A22, ha presentato un ricorso al TAR del Lazio contestando specificamente la clausola del bando relativa al diritto di prelazione. Secondo il bando, il diritto di prelazione in favore del promotore (Autobrennero) sarebbe riconosciuto solo previo parere favorevole dell'Unione Europea. Inoltre, il bando richiede che il promotore, nella domanda di partecipazione, alleghi una dichiarazione di rinuncia a qualsiasi indennizzo o rivendicazione nel caso in cui il diritto di prelazione fosse dichiarato incompatibile con la normativa comunitaria.
Autobrennero ha ritenuto tali condizioni lesive dei propri diritti e ha richiesto la sospensione cautelare del bando limitatamente a questa clausola. L'azienda ha espresso preoccupazione riguardo alla possibilità che il diritto di prelazione non venga riconosciuto, compromettendo la sua posizione nella gara.
La decisione del TAR del Lazio
Il TAR del Lazio ha esaminato il ricorso e ha deciso di respingere la richiesta di sospensiva. Nella motivazione, i giudici hanno sottolineato che la dichiarazione di rinuncia richiesta dal bando produrrebbe effetti solo nell'eventualità in cui il diritto di prelazione fosse dichiarato incompatibile con la normativa dell'Unione Europea. Pertanto, al momento, non sussistono i caratteri di attualità e concretezza del pregiudizio lamentato da Autobrennero.
Questa decisione implica che la procedura di gara può proseguire senza modifiche, mantenendo la scadenza del 31 marzo 2025 per la presentazione delle offerte preliminari da parte dei soggetti interessati.
Altri ricorsi e sviluppi futuri
Oltre al ricorso di Autobrennero, è stato presentato un altro ricorso da parte di Autostrade per l'Italia (Aspi), che chiede l'annullamento dell'intera gara. Secondo Aspi, il bando conterrebbe disposizioni che alterano la par condicio tra i concorrenti e sarebbero in contrasto con la normativa comunitaria. Al momento, non è stata ancora fissata una data per la discussione di questo ricorso.
Se i tempi per la pronuncia del TAR dovessero allungarsi, il MIT potrebbe valutare una proroga del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, al fine di garantire una partecipazione equa e trasparente alla gara.
Implicazioni per il futuro della A22
La concessione dell'autostrada A22 rappresenta un asset strategico per la mobilità e l'economia del territorio servito. La gara in corso prevede investimenti significativi per l'ammodernamento e la gestione dell'infrastruttura nei prossimi decenni. La partecipazione alla gara richiede ai concorrenti di soddisfare requisiti economico-finanziari rilevanti, il che potrebbe influenzare la composizione delle cordate partecipanti e la struttura futura della società concessionaria.
La decisione del TAR del Lazio rappresenta un tassello importante nel complesso iter di assegnazione della concessione. Le prossime settimane saranno decisive per comprendere l'evoluzione della situazione, in attesa delle ulteriori pronunce giudiziarie e delle eventuali mosse dei soggetti coinvolti.
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