Con Sentenza n. 30889 del 9 settembre – 5 novembre 2020, la Corte di Cassazione ha sancito che qualsiasi delitto doloso in materia fiscale, quindi anche la frode fiscale, può fungere da reato presupposto al riciclaggio. Questo perché il riferimento dell’art. 648bis c.p. “alle altre utilità” ricomprende il risparmio di spesa che l’agente ottiene evitando di pagare le imposte dovute, siccome produce una mancata riduzione del patrimonio che si concretizza in una utilità di natura economica. Con la previsione del reato di riciclaggio il legislatore ha inteso colpire qualsiasi vantaggio derivante dal reato presupposto. La locuzione “altre utilità” è utilizzata come una sorta di clausola conclusiva rispetto al “denaro e ai beni”, proprio perché si vuole evitare che sfuggano alla responsabilità della repressione penale quelle utilità derivanti dal reato presupposto e di cui l’agente può servirsi grazie al riciclaggio posto in essere da un soggetto terzo. È importante evidenziare che il requisito imprescindibile per la configurazione del reato previsto dall’art. 648bis c.p. è la consumazione del delitto presupposto.
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