Il Tribunale di Ascoli Piceno con sentenza n. 156 del 12 marzo 2020, ha deciso che nel caso di bancarotta fraudolenta, all’atto della dichiarazione del fallimento il mancato ritrovamento di beni o utilità nella disponibilità della società fallita costituisce circostanza idonea a fondare la ragionevole presunzione della loro distrazione, in quanto vi è una mancata giustificazione da parte dell’imputato in ordine alla loro destinazione al soddisfacimento di esigenza della società o al perseguimento dei relativi fini. Quindi, ne deriva che la prova della distrazione o occultamento di beni della società fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell’amministrazione, della finalità sociale dei beni suddetti.
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