È legittimo il pagamento effettuato dal debitor debitoris in esito ad un pignoramento presso terzi trascritto prima della pubblicazione della domanda di concordato preventivo, ove l’ordinanza di assegnazione sia anche essa precedente a detta pubblicazione, anche se il pagamento viene effettuato successivamente ad essa. Per la Suprema Corte - sentenza n. 3850 del 15 febbraio 2021 - quando il pignoramento presso terzi viene trascritto prima della pubblicazione della domanda di concordato preventivo, il pagamento effettuato dal debitor debitoris deve ritenersi legittimo, anche se effettuato dopo la domanda di concordato, stante il mancato richiamo dell’art. 168 della legge Fallimentare all’art. 44 della medesima legge.
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