Di recente, la Giurisprudenza di merito è intervenuta a chiarire che le controversie relative a richieste di risarcimento danni per infiltrazioni d’acqua provenienti da parti comuni di edifici condominiali non sono soggette all’obbligo di mediazione preventiva.
In particolare, il Tribunale di Napoli, con l’ordinanza n. 2186 del 2024, ha stabilito che tali controversie non rientrano tra quelle per cui è prevista la mediazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 5 del Decreto Legislativo 28/2010 e dell’articolo 71-quater delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile. La decisione è scaturita da una causa intentata dai proprietari di un appartamento all’ultimo piano di un edificio, danneggiato da infiltrazioni provenienti sia dal lastrico solare condominiale sia dal terrazzo di proprietà esclusiva di un altro condomino. Nonostante l’inerzia sia del condominio sia del proprietario del terrazzo nel risolvere il problema, il Tribunale ha ritenuto procedibile la domanda di risarcimento senza necessità di esperire la mediazione preventiva. L’orientamento proposto si basa sul fatto che una fattispecie quale quella sottoposta al Tribunale campano debba essere ricondotta nell’alveo dell’articolo 2051 del Codice Civile, il quale disciplina la responsabilità per danni causati da cose in custodia, e non invece nel contesto della materia condominiale. Per tale ragione non si applica l’obbligo di previa mediazione ex art. 5 del D. Lgs. n. 28 del 2010. E ciò nonostante il soggetto responsabile, e quindi tenuto al risarcimento, sia il Condominio (nel caso le infiltrazioni derivino dalle parti comuni dell’edificio).
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