La Corte di Cassazione con sentenza n. 30934, del 22 settembre 2020, ha confermato l’orientamento interpretativo secondo cui, quando risulti integrato il delitto di occultamento o distruzione di documentazione contabile ma si riesca a ricostruire, anche solo parzialmente, il reddito ed il volume d’affari, è possibile individuare un illecito profitto suscettibile di confisca, diretta o per equivalente, a prescindere dalla circostanza che questo profitto sia frutto di un reato dichiarativo commesso in precedenza o di un mero illecito amministrativo penalmente irrilevante.
Al contrario, allorché ciò non si verifichi e non si riesca a definire l’imposta dovuta, non si applica la regola generale che prevede la confisca del profitto del reato, neanche nella forma per equivalente, non esistendo un profitto suscettibile di misura ablatoria.
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