La bancarotta riparata si realizza quando il responsabile restituisce i beni sottratti o distratti, così reintegrando il patrimonio dell’impresa. In questi casi, il pregiudizio per i creditori viene meno perché la loro garanzia patrimoniale viene interamente recuperata e, perciò, potranno soddisfarsi sui beni del fallito.
In sostanza, l’autore del reato pone in essere, volontariamente, un’attività positiva, di segno contrario alla condotta criminosa compiuta con la sottrazione dei beni del soggetto fallito. Perciò, viene meno il pericolo di depauperamento del patrimonio e i creditori non corrono più rischi. Così il reato in precedenza compiuto viene scriminato da questa avvenuta riparazione, come ha affermato più volte la Cassazione. Tuttavia, ai fini della configurabilità della bancarotta riparata è necessaria un’attività di integrale reintegrazione del patrimonio della società intervenuta prima della dichiarazione di fallimento della stessa, attività che può essere astrattamente integrata anche da un accordo con cui l’imputato rinunci a crediti certi ed esigibili verso la società.
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