In tema di bancarotta fraudolenta, tra i doveri dell’amministratore di società, il cui inadempimento è penalmente sanzionato a norma dell’art. 223 della legge fallimentare, rientra anche il personale obbligo di diritto di tenere e conservare le scritture. Il caso sul quale il giudice del Tribunale di Pescara, sezione penale, si è pronunciato con sentenza n. 685 del 27 marzo 2020, riguardava il mancato ritrovamento delle scritture contabili relative al periodo in cui l’imputato svolgeva le funzioni di amministratore. Attraverso la deposizione del curatore, che ha riferito proprio su questa circostanza, è stato deciso che l’onere di provare che il mancato rinvenimento delle predette scritture sia dipeso da fatto non imputabile all’imputato, ossia all’amministratore, incomba sull’imputato stesso.
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