In tema di reati fallimentari, la bancarotta fraudolenta documentale, ex art. 216 c.1 L. F., prevede due fattispecie alternative: una di sottrazione o distruzione dei libri e delle scritture contabili, che richiede il dolo specifico, l'altra quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della società fallita, che richiede il dolo generico.
Ne consegue che, accertata la responsabilità in ordine alla tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della società fallita, che richiede il solo dolo generico, diviene superfluo accertare il dolo specifico richiesto per la condotta di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili. Nel caso deciso dalla Corte di Appello di Ancona, con sentenza n. 10/2021, avente ad oggetto l'imputazione per la tenuta irregolare della contabilità in guisa da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, i giudici hanno ritenuto sufficiente il dolo generico.
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