Secondo la recente sentenza della Corte di Giustizia Europea C-247/23, non serve più provare di aver subito un intervento chilurgico per poter aggiornare e/o correggere le informazioni personali relative al proprio genere.
Secondo l'interpretazione resa in sentenza ciò che conta non è l'identità biologica al momento della nascita, ma l'identità di genere vissuta dalla persona nel corso della propria vita. Tale assunto ha fatto sorgere il nuovo principio per cui non si può invocare l'assenza di un certificato che attesti che la modifica di genere sia effettivamente intervenuta con un intervento chilurgico per ostacolare l'esercizio di retifica della persona che lo richiede. Tale assunto è conforme anche a quanto sancito dal GDPR in tema di ratifica dei propri dati personali.

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